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Nuovo art.177 codice della strada Concesso l'utilizzo
dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu ai mezzi di Protezione Civile PDF Stampa E-mail
Lunedì 15 Dicembre 2008 21:00
Il comma 5 dell'articolo 8 del Decreto Legge n. 172 del 6 novembre
2008 modifica l'articolo 177 del "Nuovo Codice della Strada"
inserendo nella lista dei mezzi che possono utilizzare i dispositivi
acustici supplementari di allarme e, qualora i veicoli ne siano
muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a
luce lampeggiante blu, anche i mezzi di protezione civile.
Con la riunione del 04 dicembre 2008, che si è tenuta presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile, della Consulta Nazionale delle Organizzazioni di
Protezione Civile, istituita con Decreto del Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n.
3548 del 18 luglio 2008, cui fa parte la F.I.R. C.B. - S.E.R. e
A.N.P.AS., con la presenza del direttore del Servizio del
volontariato e relazioni istituzionali e internazionali del
Dipartimento della Protezione Civile "Agostino Miozzo" che ha
ricordato che il Decreto Legge 172 del 6 novembre 2008 ha esteso
l’utilizzo dei dispositivi acustici e luminosi di emergenza (sirene
e lampeggianti blu) anche ai mezzi di protezione civile (proposti
dal DPC).
Il direttore del Servizio del volontariato del Dipartimento
"Agostino Miozzo" ha chiesto la partecipazione della Consulta
Nazionale delle Organizzazioni di Protezione Civile, per la stesura
di una bozza di regolamentazione da inviare al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con le seguenti indicazioni:
1. Installazione fissa solo su automezzi di proprietà di
associazioni iscritte al elenco nazionale delle Organizzazioni di
Protezione Civile e/o agli albi o registri regionali;
2. Utilizzo solo con attivazione/autorizzazione scritta di una
autorità di protezione civile e nei casi previsti dalla effettiva
necessità;
3. Per gli automezzi privati in comodato all’associazione per
l’espletamento di attività di soccorso (esempio tipico i autoveicoli
utilizzati come Radiomobili degli iscriti F.I.R. C.B. - S.E.R.) Il
presidente potrà chiedere l’accredito del mezzo alla motorizzazione
per poter disporre di una autorizzazione all’uso del lampeggiatore
removibile che durante il non uso dovrà essere conservato in posto
non visibile dall’esterno.
Si riporta l'articolo del Decreto Legge n. 172 del 6 novembre 2008
che modifica l'art. 177 del Codice della Strada.
Art. 8. Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli
incendi
5. All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nella rubrica dopo la parola: «antincendio» sono inserite le
seguenti: «, di protezione civile» ed al comma 1 dopo la parola:
«antincendio» sono inserite le seguenti: «e di protezione civile
come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
su proposta del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri».
Si riporta l'articolo 177 del Codice della Strada, (decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285), modificato dall'articolo 8 del
Decreto Legge n. 172 del 6 novembre 2008. In giallo le modifiche
riportate:
Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a
servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle
autoambulanze.
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e,
qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è
consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a
servizi di polizia o antincendio e di protezione
civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo
nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano,
nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle
d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli
delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di
plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di
istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il
riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per
i trasporti terrestri (511). Agli incroci regolati, gli agenti del
traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai
veicoli suddetti
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di
servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il
dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a
osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla
circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme
di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli
agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune
prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al
comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla
prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha
l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi.
È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella
progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei
dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a
euro 137,55 |