3.
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Quali
sono le responsabilità di una addetta al primo soccorso
all’interno di un’Azienda se, dopo aver valutato le
condizioni di un paziente che, a seguito di un lieve infortunio,
e da me giudicato come meritevole di una sutura presso una
struttura ospedaliera (sia per il tipo di ferita che per la
collocazione), lo stesso veniva dal direttore del reparto
giudicato come irrilevante e medicato alla svelta con un cerotto.
Se in un caso più grave avvenisse la stessa cosa come
posso tutelarmi e dimostrare che, per le mie conoscenze, ho fatto
il possibile ma sono stato prevaricato.
Grazie per
l’attenzione
antonella
Cara
Antonella, dici di essere "addetta al primo soccorso".
L'indicazione non è del tutto corretta e non mi consente
di identificare con sicurezza quale ruolo tu svolga all'interno
dell'azienda. Probabilmente (ma se non è così, ti
invito a comunicarmelo perché la risposta potrebbe essere
differente) tu sei uno dei lavoratori designati dal datore di
lavoro all'attuazione dei provvedimenti previsti dall'art.15
della famosa legge 626 del 1994. Mi spiego. L'artico 15 della
legge appena citata impone al datore di lavoro, "tenendo
conto della natura dell'attività e delle dimensioni
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il
medico competente ove previsto", di prendere "i
provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di
assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre
eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto
dei lavoratori infortunati". Per l'attuazione di tali
obblighi il datore di lavoro può designare uno o più
lavoratori. Immagino che tu sia, appunto, uno dei lavoratori
designati. Se così è, nel caso che hai descritto il
tuo compito non poteva che essere quello chiamare un ambulanza o
di provvedere in altro modo perché l'infortunato fosse
trasportato in ospedale. E' chiaro, però, che il
lavoratore ferito è libero di rifiutare il trasporto in
ospedale e tu non puoi certo obbligarlo. L'unico tuo problema è
quello di accertarti di essere in grado di provare in futuro che
la decisione circa il mancato trasporto non è stata tua ma
dell'interessato. Se poi la decisione del lavoratore è
conseguenza di un ordine ricevuto da un superiore, quest'ultimo
sarà responsabile del suo ordine e se ritieni che tale
ordine sia scorretto, niente ti impedisce (ma non hai l'obbligo
di farlo) di segnalare l'episodio alla direzione aziendale perché
valuti il comportamento del capo reparto.
Un saluto Avv.
Roberto Avanzi
Sono un
soccorritore-Autista volontario da 13 anni, e ad oggi vedo ancora
un notevole disinteresse da parte degli addetti ai lavori di
portare noi volontari in sicurezza durante gli interventi.
Doveva arrivare il panico da S.A.R.S. per portare un
po' di sale in zucca a queste persone per investire qualche soldo
in più verso noi Volontari che di soldi non ne
vogliamo neppure sapere. Ora che mi sono sfogato Le spiego nel
dettaglio il quesito: esiste un appiglio per poter obbligare
l'Associazione/Ente/Società a dotare ciascun Volontario
dei D.P.I, nello specifico Occhiali para schizzi, Casco PF 1000,
Calzature a norma CE, ecc.? E' vero quanto dice l'Avv. Dubini
Rolando di Milano e cioè: "L’applicabilità
integrale dell’intera legislazione vigente in materia di
sicurezza e igiene del lavoro è fuori discussione per i
lavoratori dipendenti, e tali devono ritenersi indipendentemente
dalla continuità e dall’onerosità del
rapporto: “ai fini dell’applicazione delle norme di
prevenzione degli infortuni, sono lavoratori subordinati tutti
coloro che, indipendentemente dalla continuità e
dall’onerosità del rapporto prestano, fuori del
proprio domicilio, il loro lavoro alle dipendenze e sotto la
direzione altrui, ossia con il vincolo della subordinazione al
potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell’imprenditore”
[Corte di Cassazione Penale - sezione IV - 10 novembre 1998 n°
11606 Cialvigni, conforme Cassazione penale, sez. IV, 16 giugno
1983, Bionda, in Cass. pen. 1985, 186 (s.m.)], e dunque anche a
coloro che prestano volontariamente la propria attività
lavorativa a favore di associazioni senza scopo di lucro."
Se Lei riuscisse ad indicare una strada da
seguire , penso che questa mail possa risultare utile , anche a
molti altri colleghi. Nella speranza di poter
intraprendere un nuovo percorso con la testa rivolta anche alla
nostra sicurezza personale e non solo a quella del paziente.
Rimango in attesa di una sua gentile e sollecita risposta.
Nicola
L.
P.S. La
fonte da cui ho estrapolato quel riferimento è la
seguente: www.edsicur.com/rivista/articoli/2000/giugno/08.html
Caro
Nicola, condivido pienamente quello che ha scritto il mio
collega che peraltro riporta una decisione della Cassazione.
Sarebbe troppo lungo descrivere nel dettaglio quel che la famosa
legge 626 prescrive. Posso dire che, per quel che mi pare di
osservare intorno a me, molte associazioni debbono fare molta
strada per adeguare le proprie "abitudini" agli
obblighi imposti dalla normativa in tema di sicurezza sul lavoro.
Mi chiedi di indicarti una strada da percorrere parlando del
"sale in zucca" che manca agli "addetti ai
lavori". Se per addetti ai lavori ti riferisci ai dirigenti
della tua associazione, ti rispondo così, scusandomi sin
d'ora per l'apparente brutalità (visto cha siamo tra
volontari mi sento autorizzato a non usare fronzoli o
salamelecchi): rimboccati le maniche. Il lavoro da fare in ogni
associazione è tanto: definire le necessità, fare
preventivi di spesa, reperire le risorse finanziarie e molto
altro ancora. So bene con quanta difficoltà nelle
associazioni si riesce a trovare persone che abbiano il tempo di
occuparsi di tutte queste cose e quindi il miglior consiglio che
ti posso dare è "fallo tu!", cominciando con il
contattare un esperto che possa aiutarti nel definire cosa sia
necessario fare nella tua associazione (ogni realtà è
diversa e richiede un intervento specifico). Se, al contrario,
per "addetti ai lavori" intendi coloro che hanno la
responsabilità politica di aver varato una legge senza
tener conto della necessità di reperire risorse
finanziarie a favore di soggetti come le associazioni di
volontariato, allora il problema che tu poni si inserisce in quel
generale disinteresse e approssimazione che le autorità
politiche hanno da sempre rivolto al primo soccorso e di cui ho
più volte parlato su questo sito (vedi le risposte sulle
patenti, ad esempio, o sui defibrillatori automatici). A questo
riguardo non ho buoni consigli da darti se non quello di fare
tutto ciò che è nelle tue disponibilità di
cittadino per indurre chi scrive le leggi ed amministra i soldi
pubblici a farlo in modo più appropriato. Un saluto,
Avv. Roberto Avanzi
Gentilissimo
Avvocato mi chiamo Masina Stefano le scrivo dalla Provincia di
Bologna Sono stato appena designato Rappresentate dei
Lavoratori per la Sicurezza nell'Azienda dove lavoro le spigo
cosa mi è successo : Una mattina di qualche giorno fa ,
mentre lavoravo nella mia postazione , con la coda dell'occhio ho
intravisto un'autovettura passare all'interno dello stabilimento
, alla giuda il c'era il Responsabile del Servizio di Protezione
e Prevenzione dell'Azienda , con a bordo una lavoratrice che si
era sentita male ,proveniva dalla parte opposta della fabbrica e
la stava portando in infermeria . Dopo che le operazioni di
soccorso erano terminate , mi sono avvicinato al Direttore di
Stabilimento e ho fatto notare che secondo me : 1. la
macchina anche se aziendale non poteva passare all'interno
dell'edificio 2. e non era abilitata al trasporto di
infortunati ora la direzione mi accusa di : 1. di avere
ostacolato i soccorsi 2. di avere offeso un mio superiore
vorrei avere da lei un consiglio, come posso fare per
difendermi da queste accuse che le ritengo false e ingiuste la
ringrazio anticipatamente per la risposta Masina
Stefano
Caro
Stefano,
per fornirti una risposta precisa avrei bisogno
di avere qualche altra informazione. e precisamente se c'è
qualche regolamento interno che vieta il transito di autovetture
nello stabilimento e che tipo di evento si era verificato. mi
spiego meglio, se si trattava di un evento traumatico, con
sospetto trauma cranico e di collona, sicuramente l'aver
utilizzato un'autovettura per la mobilizzazione del paziente ha
messo in pericolo la sua integrità fisica; se al contrario
si tratta di un eveto di tipo "medico", non vedo nulla
di strano nell'aver utilizzato una macchina, salvo appunto che le
vostre procedure aziendali non prevedano qualcosa di diverso. non
per tutti i tipi di malori è necessario l'intervento di
un'ambulanza o l'utilizzo una barella.
per quanto
riguarda le accuse che ti muove l'azienda bisognerebbe sapere
come si sono svolti effetivamente i fatti. Detto questo, in
quanto Rappresentante dei Lavoratori tu hai diritto a chiedere
spiegazioni, ma a mio parere in certi casi è meglio farlo
in maniera ufficiale, magari con una lettera. Inoltre a noi
soccorritori viene insegnata come prima cosa che "davanti al
paziente non si discute mai, e le decisioni le prende il
capo-equipaggio" stessa cosa in azienda, salvo che tu abbia
una qualifica speriore (sei un soccorritore per esempio) il
Responsabile Protezione e prevenzione è il "caposervizio"
quindi è lui che prende le decisioni, salvo la tua
possibilita di chiedere spegazioni. P er quanto riguarda il
difenderti dalle accuse, non posso aiutarti se non consigliandoti
di far presente che tu hai agito in buona fede, ritenendo più
idoneo l'intervento di un mezzo più appropriato per il
trasporto, oltre al fatto di essere intervenuto a soccorso
ultimato.
Un Saluto Luca Castelli Dott. in
Giurisprudenza
Sono un
soccorritore volontario presso una Pubblica Assistenza dopo aver
frequentato vari corsi quali B.L.S.D. P.B.L.S. P.H.T.L.S sono
abilitato a prestare anche servizi urgenti primari 118. Purtroppo
nessuno è mai riuscito ad fornirmi in modo chiaro ed
univoco informazioni su come giuridicamente viene considerato un
soccorritore volontario con quali obblighi, doveri e diritti,
ecco alcune domande che voglio inoltrarle. mi hanno detto che il
soccorritore volontario è considerato "incaricato di
pubblico servizio" che cosa significa e che cosa comporta?
quando non siamo in servizio oltre all'obbligo morale che è
sottointeso abbiamo obblighi giuridici nel dover soccorrere una
persona in difficoltà, se si quali sono questi obblighi?
nella ditta dove lavoro non faccio parte dalla squadra di pronto
soccorso, è vero che il coordinatore di questa squadra o
un preposto che sono a conoscenza della mia attività di
soccorritore volontario hanno comunque l'obbligo di chiamarmi
quando vi è una situazione di evidente gravità? in
caso di mio intervento una persona che non ha nessuna competenza
e conoscenza di soccorso può dirmi che cosa devo fare o
che cosa non devo fare? ( in pratica: il coordinatore della
squadra di pronto soccorso, mio diretto superiore mi chiama per
un infortunio abbastanza grave accaduto ad un collega, valuto la
situazione e ritengo che per garantire un soccorso efficace è
necessario l'intervento del 118. Il coordinatore ha fatto
obbiezione sulla mia scelta e solo dopo la mia insistenza e una
animata discussione sono riuscito a far intervenire il 118 ).
Avevo un modo più "civile" per garantire un
soccorso adeguato alla situazione? Sicuro che con le sue
risposte riuscirà a chiarirmi quanto sopra esposto.
Nell'attesa porgo distinti saluti e molti
ringraziamenti
Elisio Ringio
in
primo luogo è da precisare che il soccorritore in quanto
tale è una figura non giuridicamente delineata nella sua
completezza, tanto è vero che nelle tabelle istat non
figura ancora come professione e per tanto non può essere
indicata come tale nella carta d'identità. Invece la
figura del volontario trova ampia delineazione normativa nella
legge quadro sul volontariato 266/91.
Per quanto concerne
il soccorritore (volontario o stipendiato che sia non importa), o
meglio, l'operatore non sanitario dell'urgenza extra -
ospedaliera, è da precisare qanto segue:
nelmomento
stesso in cui il soccorritore entra in servizio svolgendo un
'attività per un'associazione convenzionata con il SSN e
comunque per il fatto che tale attività abbia un carattere
pubblicistico, assume ex art. 358 del Codice Penale la qualifica
di Incaricato di Pubblico Servizio [Cass. Pen. 6687/97].
Ora
all'assuzione della qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio
si accompagna un aumento di protezione, di doveri e quindi di
responsabilità, ma non un aumento di poteri.
Per
quanto riguarda l'aumento di protezione ciò si riflette
nell'aumento di pena pari a un terzo a cui soggiace chiunque
commette un reato nei confronti di un IPS. Di riflesso l'IPS
soggiace a un umento di pena pari a un terzo per i reati compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni.
Inoltre vi è
un aumento di doveri i capo all'IPS
1 - obbligo di
denuncia ex art. 362 che impone all'IPS di denunciare
all'autorità giudiziaria senza ritardo qualsiasi fatto o
situazione che abbia le caratteristiche di reato perseguibile
d'ufficio (es. i maltrattamenti in famiglia), che sia appreso
nell'esercizio delle sue funzioni
2 - Obbligo al segreto
d'ufficio o segreto professionale: inteso come notizia, che se
divulgata, produrrà un danno alla persona interessata o a
un suo famigliare. Il segreto deve essere mantenuto anche nei
confronti di parenti e conoscenti e copre oltre alle mere
informazioni sanitarie anche le circostanze di ftto in cui è
avvento il soccorso. L'obbligo deve essere mantenuto anche ni
confronti ddei pazienti minorenni, ma le notizie devono essere
comunicate ai genitori o tutori legali. Per quanto riguarda la
trasmissione ai colleghi a titolo esemplificativo e formativo,
ciò deve essere fatto nel rispetto della privacy. Non
costituisce infine violazione a tale obbligo la comunicazione ad
altri IPS o Pubblici Ufficiali per motivi di servizio (medici,
infermieri, prsonale amministrativo addetto all'accettazione)
3
- Tutela della Privacy. ovvero tutela dei dati sensibili atti a
identificare identità e condizioni di salute
Essendo
un IPS e non un Pubblico Ufficiale il Soccorritore non potrà
pretendere documenti personali nè trattenere con la
forza.
Circa l'obbligo di soccorrere è da tener
presente che il soccorritore in servizio non risponderà di
omissione di soccorso ex art. 593 del C.P., come reatocontro la
persona, ma del ben più grave, in quanto reato contro la
Pubblica Amministrazione, Omissione o Rifiuto di atti d'ufficio
ex art. 328 C.P.
Per quanto concerne il comporatmento da
tenere fuori servizio, oltre all'obbligo di conattare i soccorsi,
il soccorritore non può esimersi dal prestare l'assistenza
compatibilemte con le conoscenze e i mazzi a disposizioni per non
incorrere nella fattispecie di Omissione d Soccorso.
Infine
per quanto riguarda l'episodio raccontato c'è una
considerazione da fare:
il soccorritore assume la
qualifica di IPS nel momento in cui entra in servizio per il
carattere pubblicistico che il suo operato viene ad assumere.
Ora cosa vuol dire entrare in servizio? il mero indossare la
divisa e uscire su un mezzo di soccorso o in una visione più
ampia il soccorrere una persona in difficoltà? A
giudizio di molti l'entrare in servizio è da intendersi
come il prestare aiuto qualificandosi come soccorritore, viste
anche le implicazioni che questo comporta, pertanto ritengo che
in una situazione come quella descritta tu possa far valere la
qualifica di cui sei in possesso, arrivando nel caso a far muso
duro minacciando un esposto all'Autorità Giudiziaria per
Interruzione di Pubblico Servizio e addirittura Violenza a
Incaricato di Pubblico Servizio. Ti consiglio magari di
entrare in contatto con il responsabile 626 al fine di farti
inserire nella squadra di pronto soccorso, visto comunque il tuo
curriculum, al fine di evitare spiacevoli contarsti nell'ambito
lavorativo.
Luca
Castelli Dott. in Giurisprudenza
dura lex
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