5. Rapporti tra soccorritori, P.S. e 118
Sono una volontaria di Cagliari da
5 anni.Volevo sapere di chi è la responsabilità penale del
pazienta una volta in pronto soccorso,inoltre è legittimo trattenere una ambulanza
in pronto soccorso sucessivamente alla
comunicazione dei dati del
paziente al triagista? La ringrazio per l'attenzione in
attesa di una sua risposta
Cara
Graziana,
leggendo la tua lettera si scopre per l'ennesima volta che, almeno nei vizi,
ogni angolo d'Italia è identico all'altro.
Sono 15 anni che conduco la mia piccola battagliuccia di retroguardia contro il
maledetto vezzo dei medici dei pronti soccorsi di trattare le ambulanze come
"cosa-loro" ma vedo che non solo non è cambiato nulla a Milano dove
lavoro io ma anche in Sardegna il problema è identico. Sarei curioso di
ricevere segnalazioni da altre parti e prego tutti di mandarmele.
Finito lo sfogo passiamo alla domanda.
Il compito dei soccorritori è quello di portare il paziente in pronto soccorso.
Quello dei medici è di curare, nel limite del possibile, le persone che si
presentano al pronto soccorso.
Una volta entrati in ospedale, comunicata la propria presenza e le condizioni
del paziente al medico o all'infermiere che si occupa dell'accettazione, termina
il compito del soccorritore che non ha alcun obbligo di vigilare il paziente.
Non solo, i medici non hanno alcun diritto di usare le barelle delle ambulanze
come fossero i lettini dell'ospedale, liberandole se e quando pare a loro e
trattenere inutilmente una barelle significa impedire l'esecuzione di un
pubblico servizio.
Ciò premesso serve almeno una precisazione.
Non può essere chiesto a nessuno e quindi neppure ad un medico quello che non
è in grado di fare.
Ne consegue che, da un lato non sempre vi sono le condizioni perché i pazienti
possano essere visitati immediatamente (si pensi all'ipotesi frequentissima
della presenza in pronto soccorso di un numero di pazienti superiore al numero
di medici), dall'altro lato può capitare che occasionalmente non vi siano le
condizioni che consentono di spostare immediatamente il paziente su un letto
dell'ospedale.
Quanto al primo aspetto, il fatto che il paziente non sia visitato
immediatamente dopo l'accettazione non comporta assolutamente che l'equipaggio
dell'ambulanza debba rimanere in pronto soccorso per tutto il tempo
intercorrente tra l'accettazione e la visita.
L'importante è che chi esegue l'accettazione venga informato che l'equipaggio
dell'ambulanza si allontanerà dal paziente e su questo bisogna essere chiari:
non potete allontanarvi dal paziente se date ai medici o agli infermieri la
legittima impressione che vigilerete sull'infermo. Un pò grossolanamente si può
dire che non avete alcun obbligo di vigilare ma se vi rendete disponibili a
farlo ve ne assumete la responsabilità.
Quanto alle barelle: l'ospedale dovrebbe liberarle appena possibile ovvero,
nella gran parte dei casi, immediatamente a meno che non vi sia una ragione che
lo impedisca come, ad esempio, la mancanza di lettini liberi.
Segnalo però che i medici spesso usano un pretesto facile e apparentemente
fondato, sostenendo che sino al momento in cui non visitano il paziente non sono
in grado di dire se lo spostamento del malato da un letto ad un altro possa
rappresentare un pericolo per la sua salute.
In realtà solo in rarissimi casi in cui lo spostamento del paziente può
rappresentare, anche in astratto, un pericolo.
In concreto l'unica forma di "difesa" da questa forma di piccola
prepotenza è quella di informare l'autorità di polizia che dovrebbe verificare
se sussistano o meno gli estremi dell'interruzione di pubblico servizio o di
altri reati.
Tenete conto che sul singolo episodio è difficile immaginare che qualcuno
procederà mai. Se, tuttavia, in un pronto soccorso vi fosse l'abitudine di
costringere le ambulanze a lunghe ed inutili attese, nulla impedisce di
raccogliere i dati necessari per farne un esposto da presentare alla direzione
dell'ospedale oppure, volendo, all'autorità giudiziaria.
Spero di essere stato chiaro ed faccio gli auguri di un buon 2003.
Avv. Roberto Avanzi
..Buon giorno
sono un volontario di Milano e avrei una domanda a proposito delle nuove
schede diffuse dal 118. Più precisamente mi piacerebbe sapere che tipo di
responsabilità porta con se la compilazione delle stesse, e anche la loro non
compilazione, In fondo mi sembra che siano molto dettagliate e addirittura, in
alcune sue parti, estremamente pericolose, soprattutto quando si chiede di
esprimere un parere circa la patologia che si presume di aver rilevato sul
paziente ma noi non siamo medici...!).
In pratica si tratta di schede effettivamente rivolte a pure rilevazioni
statistiche oppure hanno anche uno scopo di responsabilità nei confronti
dei volontari, i quali possono essere perseguiti, non so bene in quale
modo, in base a quanto risultante dai dati rilevati con le schede in parola?
Grazie mille per la risposta
e a presto
Un volontario italiano
Caro ??? (come ho
già scritto rispondo a tutti ma rispondo più volentieri a
chi firma le proprie mail), il
118 di Milano (lo spiego perché non tutti lo sanno) ha diffuso, per ora in via sperimentale,
un modulo che andrebbe compilato in occasione di ogni intervento
e consegnato al personale sanitario al momento dell'accettazione del paziente. Andrebbero indicate
le generalità del paziente, una valutazione delle sue condizioni
e la "malattia presunta" oltre alle manovre effettuate dall'equipaggio. Dubito che ragioni
statistiche motivino l'iniziativa del 118. Se così fosse,
il modulo sarebbe anonimo. Questo
non significa che le intenzioni non siano nobili. Io,
però, mi permetto qualche osservazione critica ed un suggerimento. In primo luogo il
modulo è fatto in modo così grossolano da apparire quasi comico.
Un esempio solo tra i molti: il parto viene definito "malattia".... ora,
è vero che da quando è nata mia figlia io e mia moglie non
godiamo più della salute (mentale) di prima ma una simile definizione del parto mi sembra
a dir poco impropria. Si
aggiunga che per compilare il modulo per intiero servono diversi minuti e se lo scopo è
quello di informare compiutamente la struttura sanitaria al
momento dell'arrivo in pronto soccorso bisogna immaginare che un componente
dell'equipaggio, per gran parte del servizio, svolga un ruolo più simile a quello
del giornalista che a un soccorritore. Ma
l'aspetto più grave è proprio quello della ripartizione delle responsabilità. Sarebbe molto lungo
spiegare se ed in quale misura quella specie di diagnosi
che viene richiesta all'equipaggio dell'ambulanza possa essere fonte di
responsabilità per chi la redige. Certo è che sconsiglio a tutti di
assumersela quella responsabilità. So
che iniziative per convincere il 118 a correggere questo
test sono state prese. Se
non andassero a buon fine sarò io il primo a proporre modifiche
anche serie.
Un saluto, Avv. Roberto Avanzi
Sono
un volontario della Croce Bianca di Brescia ed ho un dubbio sorto
durante la preparazione al corso per la certificazione regionale.Secondo
la legge (art. 593 C.P) colui che trova un corpo umano che sia o sembri
inanimato, ferito o comunque in pericolo è obbligato a prestare
l'assistenza necessaria o a darne immediato avviso all'Autorità. Quindi
il cittadino comune può astenersi dall'intervenire personalmente a
prestare soccorso ma limitarsi ad avvisare l'Autorità preposta ed
attenderne l'arrivo eventualmente prestando una minima assistenza. Anche
un soccorritore volontario, salvo sia impegnato in un servizio per
conto, ad esempio,di una centrale 118 (in questo caso assume la
qualifica di incaricato di pubblico servizio e non può esimersi dal
prestare soccorso senza incorrere nel reto di omissione di atti d'
ufficio, ecc.) non è obbligato ad intervenire direttamente non essendo
in possesso di nessun titolo legalmente riconosciuto per l'esercizio di
attività sanitarie. La domanda è questa: la certificazione regionale
(Lombardia) modifica la posizione di un soccorritore volontario non
sanitario quando non è in servizio rispetto ad un comune cittadino
esponendolo, se non interviene personalmente prestando l'assistenza
diretta che gli compete, al reato di omissione di soccorso o può
limitarsi ad avvisare le Autorità?
Marco
Prima di esaminare il quesito è bene leggere attentamente la norma
L'art. 593 C.P. stabilisce che "Chiunque trovando [...] un corpo umano
che sia o sembri inanimato [...]omette di prestare assistenza occorrente
o di darne immediato avviso all'Autorità [...]"
Dalla lettura sembrerebbe che i due obblighi siano alternativi, in
realtà la giurisprudenza della corte di Cassazione e la maggior parte
degli autori (cfr Antolisei, Manzini,Pannain) concordano che il primo
dovere sia prestare assistenza e solo dove ciò non sia possibile
subentra il dovere di dare avvisso all'Autorità. Ovviamente affichè
l'assistenza prestata porti ad un miglioramento della situazione in cui
versa la vittima, è necessario che chi soccorre agisca senza varcare i
limiti delle proprie conoscenze e abilità al fine di non causare
ulteriori danni. Pertanto se a un cittadino comune, non padrone delle
nozioni di primo soccorso, non si può chiedere nulla di più che un mero
supporto morale alla vittima, oltre che a contattare i soccorsi, di
certo al soccorritore può essere chiesto qualcosa di più, come una
valutazione del paziente più accurata e un supporto oltre che morale
anche materiale per quanto i mezzi a disposizione consentano di
intervenire in sicurezza per la vittima, ma soprattutto per se stesso.
Inoltre non è vero che un soccorritore (che sia volontario o dipendente
non importa) non è in possesso di alcun titolo legalmente riconosciuto,
in quanto è appunto in possesso della "CERTIFICAZIONE DI SOCCORRITORE -
ESECUTORE, ed è iscritto ad un appossito albo regionale che gli consente
di prestare servizio come soccoritore per i servizi di soccorso primario
(118).
Dott. Luca
Castelli
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ciao a tutti!
Egregio avvocato, mi chiamo Francesco e seguo la passione del volontario dal
2002.
Ho iniziato dalla Croce Rossa Italiana dove, il volontario cresce ed esegue il
proprio dovere in maniera militaresca al quale io sono d'accordo, perchè si
cresce con disciplina e rispetto, sopratutto tra noi volontari. Per motivi
personali mi sono trasferito in sicilia (Trapani) ed ho trovato tutto diverso;
ci sono cose che a me personalmente non stanno bene, cose che rovinano
l'immagine del volontario.
I primi giorni della mia iscrizione in una delle associazioni di volontariato
chiacchierando con altri volontari ho scoperto che:
- La maggiorparte dei volontari non hanno partecipato ad un vero corso di
formazione, per cui
non sono autorizzati da nessun medico a dare soccorso (ma lo fanno ugualmente)
con
metodi primitivi cioè,PRENDI IL SOGGETTO BUTTALO IN AMBULANZA E CORRI PIU FORTE
CHE
PUOI
- Un altra cosa brutta, e che parlando con un volontario,mi disse che la
maggiorparte dei
volontari percepiscono dei soldi per ogni servizio, 10 euro diurno e 15 euro
notturno (il
notturno scatta dopo la mezzanotte)
Quest'ultima direi che infanga il volontariato, e mi dispiace per le strutture
di cui sono associati ad ANPAS o ONLUS che permettono questo.
Adesso chiedo: si può fare qualcosa? a chi rivolgersi per denunciare questi
reati?
colgo l'occasione per salutare e augurare un buon anno a tutti i volontari
Caro Francesco,
tralasciando le valutazioni sulle singole realtà, anche al fine di
evitare di screditare il lavoro di tanti volontari che dedicano il
proprio tempo al servizio in ambulanza, rispondo immediatamente alla tua
mail.
Come ben saprai il servizio di pronto soccorso extra ospedaliero è
regolamentato dall'ormai celeberrimo d.p.r. 27 marzo 1992, il quale
investe della responsabilità organizzativa e gestionale le singole
regioni.
La conferenza Stato - regioni e anche la successiva legge 120/2003
(utilizzo dei defibrillatori semiautomatici) ha incentrato tutta
l'attività sulle centrali operitive 118,unici enti aventi il compito di
garantire il soccorso extra ospedalierio.
Di fatto quindi, sul territoprio nazionale, abbiamo almeno 20 realtà
diverse, senza contare i protocolli locali che differiscono da centrale
a centrale.
Ti faccio solo pochi esempi:
Nell'area di competenza del 118 Savona, la presenza di personale
certificato, in possesso del cosiddetto TEM 2 (tecnico dell'emergenza
medica), è altamente consigliato, ma non obbligatorio.
Nel Bolognese, vista la presenza di personale infermieristico sulle
ambulanze, al volontario non è chiesta alcuna certificazioni
Nell'area della Lombardia, la legge regionale prevede che su tutte le
ambulanze in servizio per le centrali operative 118 siano presenti 3
soccorritori certificati dalla commissione istituita presso le centrali
operative 118, tuttavia la stessa Regione Lombardia prevede che per i
trasporti, cosidetti secondari, sia sufficiente una certificazione di un
corso di 40 ore a cura delle medesime associazioni.
Come puoi vedere non esiste alcuna uniformità a livello di
organizzazione nè di corsi.
Sinceramente ho avuto difficoltà a reperire i protocolli operativi in
vigore presso la centrale operativa 118 Trapani, lo stesso dicasi per
gli standard formativi richiesti, tuttavia ti posso consigliare di
verificare quali sono tali standard formativi e, qualora la situazione
di fatto non corrisponda alla previsione normativa, potrai interessare
la stessa centrale operativa 118.
Se poi, come mi pare di capire, l'associazione a cui ti riferisci fa
parte di un'organizzazione più complessa, puoi sempre interessare il
comitato regionale al fine di rendere noto eventuali mancanze.
Per quanto attiene il secondo aspetto, il comportamento da te descritto
integra una violazione delle disposizioni normative previste dalla legge
quadro sul volontariato.
La legge 266/91 difatti al secondo comma dell'art 2 così' statuisce
"L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo
nemmeno dal beneficiario".
Tuttavia il medesimo comma stabilisce anche quanto segue: "Al volontario
possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza
le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse".
Ora se è vero che l'opera del vonlotario non possa essere retribuita,
risulta del tutto lecito un rimborso delle spese sostenute dallo stesso
per l'attività prestata.
A titolo esemplificativo, non costituisce violazione della norma di cui
sopra la fornitura di buoni pasto ai volontari che prestano servizio, o
ancora il rimborso delle spese di lavanderia per il lavaggio della
divisa.
Il prevedere tuttavia un pagamento di una somma a titolo di indennità di
servizio (un tot ad uscita) integra un vero e proprio compenso per il
"volontario" e una violazione delle norme fiscali e previdenziali.
Il fatto costituisce sicuramente un illecito che può essere denunciato
alla Procura della Repubblica per mezzo del Corpo di Polizia Tributaria
(Guardia di Finanza).
Tale violazione comporterà sicuramente la cancellazione
dell'associazione dal Registro Speciale delle ONLUS, che mi preme
sottolinearlo non è una struttura, ma semplicemente una qualificazione
giuridica da cui derivano determinati effetti.
Per completezza anche tale situazione può essere segnalata al comitato
regionale a cui tale associazione afferisce, qualora la perdita della
qualifica di onlus comporti anche l'esclusione dalla "federazione" a cui
appartiene.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti e ti porgo i più
cordiali saluti.
Dott. Luca Castelli
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