2.
Patenti e guida delle ambulanze
Sono un volontario della Croce
Rossa dal 1998 praticamente da appena compiuto i 18 anni, ho poi svolto il
servizio civile come obiettore di coscienza in una sede di Croce Rossa del
comasco durante l'anno 2000. Da poco ho compiuto 21 anni, l'età minima per il
conseguimento della patente per autista di ambulanza, fortunatamente conseguita
con successo grazie all' aiuto dell' ispettore della mia sede, in quanto la
commissione patenti non voleva rilasciarmi la patente non perché ero
insufficiente preparazione o per eventuali errori commessi nella guida ma perché
ho un problema di balbuzie e quindi a loro avviso non avrei potuto guidare un'
ambulanza. Per fortuna dopo una discussione con il mio ispettore la commissione
patenti ha capito che forse stavano sbagliando e mi hanno concesso di conseguire
la patente. Adesso la mia domanda e' semplicemente un chiarimento per capire se
loro avrebbero potuto non darmi la patente solo perché balbetto, non nascondo
che questo fatto mi ha imbarazzato e fatto sentire diverso da i miei colleghi
volontari che quella sera erano con me a conseguire la patente. La sua risposta
mi darebbe sopratutto serenità per continuare a fare il volontario come faccio
da 4 anni a questa parte. Per finire io vorrei sapere se la patente B della
Croce Rossa non può essere conseguita da un balbuziente con però un'esperienza
di 4 anni nel campo di cui 1 da obiettore di coscienza (quindi un turno al
giorno). Resto in attesa di risposta e
ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
Stani
Caro
Stani,
prima di risponderti premetto un paio di considerazioni di ordine generale perché
il tema delle patenti per la guida delle ambulanze è un vero e proprio
guazzabuglio tipicamente italiano.
Prima della riforma del codice della strada del 1994 per guidare un'ambulanza
era sufficiente una normale patente "B". Mia nonna, per intenderci,
con i suoi ottanta anni ed i suoi riflessi da bradipo avrebbe potuto guidare
legalmente un centro mobile di rianimazione in urgenza nel centro di Milano con
il traffico delle 8.00.
Al contrario, per guidare uno scuolabus a 50 Km/h in un paesino semi-deserto di
provincia era richiesta una patente di tipo superiore.
Finalmente nel 1994 venne introdotto l'obbligo del CAP "KE", ovvero di
una certificazione rilasciata dalla motorizzazione, previo superamento di idoneo
esame: senza CAP non si guida l'ambulanza "tuonava" la nuova norma.
Da quel momento sono iniziati due anni tipicamente italiani fatti di deroghe,
proroghe e rinvii. Risparmio i dettagli perché sarebbe lungo e triste.
Passati i due anni il ministero trovò la "soluzione": è stato
abolito il CAP ed ora si può nuovamente guidare un'ambulanza con la normale
patente "B" per la felicità di mia nonna e di tutte le altre nonne
patentate d'Italia.
Sia chiaro che in questa vicenda hanno avuto le maggiori colpe i ministri dei
trasporti dell'epoca (e quelli successivi che non sono mai più intervenuti) ma
anche le associazioni, ed in particolare Rossa, ANPAS e Samaritane hanno le loro
belle responsabilità. Invito tutti i volontari a fare pressione sulle proprie
dirigenze perché a mia nonna sia impedito di fare danni guidando un'ambulanza.
Lo dico scherzando ma l'argomento è più che serio, non si può lasciare solo
alla buona volontà delle singole associazioni il compito di verificare
l'attitudine e le capacità di guida di un mezzo d'emergenza.
Ciò premesso, e rispondendo alla tua domanda, è da dire che per la Croce Rossa
vale un discorso diverso.
L'art.138 del codice della strada dispone che esercito, pompieri e Croce Rossa
provvedono "all'individuazione ed all'accertamento dei requisiti necessari
per la guida" nonché "all'esame di idoneità ed al rilascio della
patente".
In sostanza, limitando il discorso a quello che ci interessa, è la Croce Rossa
che deve stabilire quali siano i requisiti che il volontario (o il dipendente)
deve avere per ottenere la patente.
Questo non significa che la Croce Rossa possa fissare tali criteri senza alcun
limite, ma qui il discorso si fa più tecnico e difficile da spiegare in questa
sede. Per semplificare al massimo possiamo dire che le decisioni della Croce
Rossa devono, tra l'altro, essere ragionevoli per cui, ad esempio,
non si potrebbe negare la patente ad una persona per il solo fatto di essere
biondo, mussulmano o di origini austriache.
Non sono sicuro, tuttavia, che non dare la patente a chi è balbuziente sia
altrettanto irragionevole benché chiaramente il modo in cui parli non
condizioni minimamente le tue doti di autista (pensa alle comunicazioni radio,
magari in situazioni di particolare tensione).
In ogni caso Croce Rossa ha sicuramente stabilito con un proprio atto quali
siano i requisiti di cui stiamo parlando per cui non devi far altro che
procurarti il documento e verificare se la balbuzie siano o meno caratteristica
impeditiva. Io ho provato su internet ma non ho trovato nulla, per te
dall'interno dovrebbe essere più facile.
Ciao
Avv. Roberto Avanzi
p.s. Esaurito il compitino da avvocato aggiungo una postilla da volontario quasi
anziano e brontolone.
In tanti anni di ambulanza ho visto moltissimi volontari presi dalla frenesia di
superare esami per diventare il più velocemente possibile autista. A mio parere
è un errore: da quando si diventa autisti non si fa altro che guidare il che
comporta due spiacevoli conseguenze. In primo luogo, piano piano si dimentica
come si fa il soccorritore, inoltre si perde quasi del tutto il contatto con le
persone che in fondo rappresentano l'unica ragione per cui tutti noi litighiamo
con mogli (mariti) e fidanzate (fidanzati) per tutto il tempo che impieghiamo
sulle lettighe.
Dammi retta, cerca di guidare il meno possibile perché tra un pò di tempo ti
mancherà la possibilità di guardare negli occhi i pazienti.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sono un volontario di una
associazione della Versilia ,premetto che ho letto con molta attenzione ciò
che lei ha scritto riguardo alla guida dei mezzi di soccorso, in poche parole
lei dice che per guidare un' ambulanza non occorre più il CAP, basta avere 21
anni e la patente B o superiore, poco tempo fa ho acquistato il nuovo
codice della strada e per trovare un ulteriore conferma a quanto lei aveva
detto ho letto l' articolo 116 del nuovo codice che dice testualmente "
per guidare mezzi adibiti ai servizi di emergenza devono conseguire un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente
ufficiao della M.C.T.C". Aggiungo anche precedentemente ho fatto
l' obiettore sempre nella stessa asociazione e alla mia richiesta di fare
la domanda interna come autista mi è stato risposto che non serve alcuna, in
quanto essendo stato obiettore automaticamente sono autorizzato alla
guida anche in emergenza senza fare ulteriori domande. Le sarei molto
grato se mi fornisse qualche chiarimento soprattutto su quest' ultimo punto
visto che non sono molto convinto della versione che mi è stata data.
cordiali saluti e complimenti per le professionali spiegazioni che fornisce a
tutti noi. Alessio.
Caro
Alessio , vedo che l'argomento delle patenti appassiona più di altri.
Apparentemente si tratta di un tema burocratico e noioso ma nonostante questo
le domande sul punto sono numerose.
Credo che questa apparente contraddizione si spieghi con la assoluta
incongruenza della normativa vigente. Ho già scritto quello che penso sul
punto e ribadisco che per quanto possa apparire assurdo, attualmente la
patente B è sufficiente per guidare l'ambulanza.
La norma che hai letto è effettivamente presente nel codice della strada ma
pur essendo parte della legge... non è vigente.Può apparire strano ma è così.
La storia del CAP KE (così si chiamava il certificato che avrebbe dovuto
abilitare alla guida delle ambulanze) è lunga e travagliata ed è davvero
noioso raccontarla. Basti qui sapere che questa lunga sequela di provvedimenti
modificativi, applicativi, derogatori è terminata con il comma 26 dell'art.17
della legge 449/97 (la legge finanziaria di quell'anno) che recita
testualmente "è soppresso il certificato di abilitazione professionale
di tipo KE".
Si potrebbe quindi dire che per guidare un'ambulanza serve un certificato che
non può essere conseguito perché è stato abrogato.
A rigor di logica, quindi, nessuno in Italia potrebbe guidare le ambulanze.
Queste assurdità si verificano spesso quando il parlamento approva
provvedimenti di cui si vergogna: per qualche ragione decidono di approvare
una legge che sanno essere indigesta e allora al posto di scrivere
esplicitamente quello che vogliono ottenere (in questo caso avrebbero potuto
scrivere: è abrogata la norma che impone il certificato di abilitazione alla
guida dei mezzi di emergenza) scrivono una norma comprensibile solo dopo aver
consultato altri sei testi normativi seppellendola al comma 26 dell'art.17 di
una legge finanziaria di 200 pagine all'interno della quale si trova di tutto
(compresa una tassa sulla rumorosità degli aeroplani: vi giuro che è vero)
sperando in questo modo di attutire l'effetto della bischerata sull'opinione
pubblica.
Ed, in effetti, ci riescono visto che della cosa non si vide traccia sui
giornali.
In Italia quindi, lo ripeto, se hai la patente "B" la decisioni
circa la tua attitudine alla guida dell'ambulanza è rimessa alla libera e
insindacabile decisione di ogni singola associazione: per lo stato vanno tutti
bene compresa quella simpatica signorina che questa mattina ha impiegato 20
minuti per posteggiare la sua 126 amaranto, bloccando la strada e facendomi
arrivare in ritardo in tribunale: mi ha mandato al diavolo perché la guardavo
ridendo e non ho potuto spiegargli che non ridevo di lei ma dell'idea che
domani potrebbe guidare un centro mobile di rianimazione.
Quanto ho detto sin qui risponde anche alla tua seconda domanda.
La tua associazione può ben ritenere di far guidare la lettiga a qualcuno per
il sol fatto che ha svolto il servizio civile (purché patentato), non mi pare
uno splendido criterio ma il problema è solo mio: per l'ordinamento vigente
è tutto ottimo e abbondante.
Spero di essere stato chiaro e ti saluto con quel pizzico di invidia che tutti
i milanesi hanno per chi vive vicino al mare.
Avv. Roberto Avanzi
Salve mi chiamo Francesco
Iannone scrivo da Le Castella in Prov. di Crotone (KR),
data la mal'informazione degli
"addetti ai lavori", scuole e motorizzazioni comprese, vorrei
conoscere le attuali disposizioni per abilitarsi alla guida delle ambulanze
(patenti, esami, corsi vari, rif. lgsl).
Grazie per la cortesia buon
lavoro
Caro Francesco,
ho già dato una
risposta sul tema delle patenti.
La trovi pubblicata
sul sito. Qui mi limito a
ribadire che per guidare un'ambulanza basta la patente B. Non sono richieste
ulteriori abilitazioni od esami.
Un saluto Avv.
Roberto Avanzi
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Vorrei sapere se per svolgere il
servizio di ambulanza essendo una società privata necessita la licenza di
noleggio con conducente e quindi di l'iscrizione al ruolo dei conducenti della
c.c.i.a.a.
con cordialità SALVATORE
MONIERI
Caro Salvatore,
quella che tu illustri era l'interpretazione delle norme vigenti data qualche
anno fa. Oggi, francamente, non so se tale interpretazione da parte di ASL,
motorizzazioni civili, CCIAA ecc. sia variata e piuttosto che dirti una
bischerata preferisco star zitto. Non mi resta che consigliarti di chiedere
direttamente a loro. Un saluto Avv. Roberto Avanzi
**********************************
Avevo alcuni dubbi in merito e mi
sono riletto l'articolo di N&A (numero 12 del febbraio 2003) riguardante l'uso
delle cinture di sicurezza sui mezzi di soccorso. Sono docente presso
l’Azienda Ospedaliera di Perugia di corsi di guida sicura per automedica e
ambulanza, e, l'intento formativo-educativo dell'articolo non può che trovarmi
d'accordo. Ho alcune perplessità però riguardo all’interpretazione delle
condizioni di emergenza di cui all’art. 172 del Cds. e sulla relativa
esenzione dell’uso delle cinture. Se prendiamo in esame i diversi articoli del
codice della strada in cui compare il termine “emergenza” (escluso
naturalmente ciò che riguarda le corsie e la sosta), possiamo notare che tale
termine è interpretabile anche come “urgente servizio d’istituto”. In
particolare, nell’articolo 3 del Cds viene definita “Area pedonale: zona
interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di
emergenza”. Oppure l’articolo 115 dice che è necessarrio avere “anni ventuno
per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il
conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale;
motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con
conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto
di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.” . Appare a mio
avviso abbastanza evidente, quindi, che nell’articolo 172 del Cds laddove
dice:
“Sono esentati dall'obbligo di
indossare le cinture di sicurezza:
a) gli appartenenti alle forze di
polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di
emergenza
b) i conducenti ed addetti dei
veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di
emergenza”, non si possa interpretare l’emergenza come situazione particolare
(ovvero l’autista che si sporge dal finestrino mentre è intento a rasentare un
dirupo[1]) ma come
l’insieme di un servizio (anche se su chiamata = intervento) e quindi
equiparabile al famoso “codice rosso”. Detto questo rimango comunque del
parere che le cinture di sicurezza vadano usate SEMPRE , indipendentemente dai
codici di gravità, e che ci sià una grave responsabilià del legislatore nel
non avere posto tale obbligo anche nei servizi d’emergenza. Sarebbe stata
plausibile una norma che esentasse i conducenti solamente in "particolari
condizioni di emergenza" piuttosto che nei “servizi (o interventi)
d’emergenza”
Roberto Callegaro
[1] Caso un po’
particolare in cui io consiglierei invece di tenere allacciate le cinture
di sicurezza, magari allentandole un poco per poter compiere il gesto di
sporgersi, poiché, nella malaugurata ipotesi che il mezzo precipitasse, il
conducente potrebbe essere sbalzato fuori dall’abitacolo con tutte le
conseguenze del caso.
Caro Roberto,
uno dei miei sport preferiti è criticare il legislatore italiano. E' uno sport
adatto a tutti, non serve una preparazione particolare, chiunque sappia leggere
può scovare facilmente nelle norme del bel paese gli svarioni più diversi. In
questo caso, però, mi sento di difendere il codice della strada. Che senso
avrebbe obbligare i soccorritori a far uso della cintura durante un servizio
urgente? Riesci ad immaginare una RCP fatta indossando le cinture? Credi che si
possa mettere in posizione di sicurezza un paziente rimanendo ancorati al
sedile? E infilare una cannula?
Va precisato che la norma si limita ad esentare da un obbligo, non pone un
divieto. Quindi un soccorritore, anche nel corso di un servizio urgente, può
benissimo decidere di ancorarsi al sedile se l'intervento non richiede libertà
di movimento.
Quanto all'interpretazione della norma, ho già scritto che a mio avviso i
soccorritori (a differenza, ad esempio, dei poliziotti) sono esentati dall'uso
delle cinture solo nel corso di interventi d'emergenza e fuori da quelli sono
soggetti alle norme vigenti per tutti gli altri automobilisti.
Un saluto Avv. Roberto Avanzi
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Salve,
Vorrei porgere
una domanda a cui ho trovato molte risposte contrastanti e diverse tra loro.
E' consentito l'uso del segnale distintivo, la comune "paletta", in emergenza e
urgenza?
In fondo è un segnale visivo in più, oltre i lampi e la tromba. Mettendo caso di
imbattersi in automobilisti sordi o con lo stereo ad alto volume, qst potrebbero
non udire prontamente la sirena della ambulanza che attraversa l'incrocio, ed
ecco che il segnale distintivo è un'ulteriore complemento, per una corretta
visibilità del mezzo in urgenza.
E poi è possibile l'utilizzo del segnale distintivo nel caso di un trasporto
urgente con il proprio mezzo, così da evitare l'uso del fazzoletto bianco fuori
dal finestrino che ha una visibilità molto inferiore rispetto alla paletta?
Grazie 1000 x l'attenzione e la collaborazione.
Andrea Oggianu.
Caro Andrea,
l'utilizzo della cosiddetta paletta di segnalazione, più propriamente "segnale
distintivo" è regolato dal codice della strada in particolare all'art 12 CdS e
all'art 24 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada.
L'articolo 12 CdS stabilisce in maniera esaustiva chi sono i soggetti
autorizzati ad espeltare i servizi di Polizia Stradale e tra questi non compare
il personale addetto al servizio di Pronto Soccorso nè il personale della
Protezione Civile (sia del Dipartimento che delle Assiciazioni di volontariato).
L'articolo 24 del Reg. Esec. Cod. della Strada stabilisce quali sono le
caratteristiche del segnale distintivo, in particolare la presenza dello stemma
della Repubblica Italiana, nonchè l'amministrazione di appartenenza dell'agenten
nonchè il numero di matricola dell'agente a cui il seganle distintivo è
assegnato.
Stabilisce sempre l'art. 24 che il segnale distitivo debba essere utilizzato
dagli agenti non in uniforme per intivare l'Alt e, in caso di emergenza, per le
segnazlione manuali.
Appare pertanto evidente che tutte le "palette" prive delle caratteristiche di
cui all'art. 24 CdS, non rientrano nella disciplina in relazione all'uso del
Segnale distintivo, il cui abuso prevede unicamente l'instaurazione di un
procedimento disciplinare con l'eventuale emanazioni di sanzioni da parte
dell'organo a cui afferisce l'agente.
Ora precisato che il segnale distintivo appartiene ad un'amministrazione ai
sensi dell'art. 12 del Codice della Strada e che le palette di segnalazione in
commercio non rientrano nella disciplina di cui agli articoli sopra menzionati,
occorre valutarele conseguenze di un loro utilizzo da parte di soggetti non
afferenti alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 12 CdS.
Il comportamento di chi utilizza le palette di segnalazione, al fine di
segnalare un pericolo o una situazione di emergenza non appare punibile nè sotto
profili amministrativi nè sotto profili penali.
L'art. 161, difatti, impone l'obbligo dell'utente della strada di segnalare un
pericolo o l'intralcio alla circolazione agli altri utenti della strada al fine
di garantire la sicuezza stradale.
L'articolo 54 C.p. sancisce la non punibilità di colui che ha commesso un reato
essendovi costretto "dalla necessità di salvare sè od altri da un pericolo
attuale".
Quandi appare legittimo il comportamento di un primo soccorritore che in una
situazione di emergenza assuma temporaneamente compiti di polizia stradale, se
questo comportamento è giustificato dalla necessità di evitare un aggravarsi
della situazione.
L'utilizzo delle palette di segnalazione da parte dei soccorritori durante lo
svolgimento di servizi in urgenza appare altresì giustificabile ai sensi del già
citato art. 54 c.p. nonchè dall'art. 51 c.p.(adempimento di un dovere). Appare
quantomeno discutibile l'utilità dell'utilizzo della paletta, soprattutto in
fase di rientro con paziente a bordo, giacchè vi sarebbe solo l'autista in
cabina di guida e lo stesso non potrà sicuramente avere le mani impegnate dal
dover utilizzare la paletta.
Per quanto riguarda l'utilizzo da parte di un privato al posto del fazzoletto
bianco, quale segnalazione di emergenza, vale il principio dello stato di
necessità. Preciso che il "fazzoletto bianco" è di fatto una convenzione e non
una norma di diritto positivo. L'utente che trasporti un ferito o un malato su
un mezzo privato ai sensi dell'art. 156 CdS è autorizzato ad utilizzare il
dispositivo di segnalazione acuistico (clacson) ed è tenuto a tenere i fari
anabbaglianti accesi, ma è comuqnue obbligato a rispettare le prescrizioni della
segnaletica e le norme di comportamento.
In ultima analisi si sconsiglia decisamente l'utilizzo di un mezzo privato al
fine di trasportare un infortunato, preferendo, se possibile, un mezzo di
soccorso attrezzatto.
A disposizione per ulteriori chiarimenti porgo cordiali saluti.
dott. Luca Castelli
Praticante Avvocato Abilitato al Patricinio |