11. Responsabilità dei dirigenti delle associazioni
Sono un
soccorritore volontario della Croce Azzurra di Cagliari da 4
anni,vorrei sapere a quali tipi di
responsabilita'penali incorrono il presidente dell'associazione(come
rappresentante legale)e il direttore sanitario nel caso in cui l'equipaggio
o eventualmente uno solo dei soccorritori dello stesso causino un
danno al pz.per incuria e mancanza di professionalità durante lo svolgimento
dell'intervento di soccorso. Certo della sua attenzion, la
ringrazio anticipatamente - Enrico Mannoni
Caro Enrico/Simone,
la responsabilità penale è personale e quindi il presidente e il direttore
sanitario di un'associazione rispondono solo del loro operato e non di quello
dei singoli associati.
Se un soccorritore, ad esempio, colposamente procura una lesione ad un paziente
o ne causa la morte risponderà di lesioni o omicidio colposo senza che alcun
rimprovero possa essere mosso all'associazione per cui opera o a chi la dirige.
Diverso il discorso sul piano civilistico.
L'associazione è, infatti, tenuta a risarcire il danno procurato dai singoli
soccorritori nell'esercizio delle loro funzioni e anche per questa ragione
consiglio vivamente di stipulare idonea polizza assicurativa.
Un saluto, Avv. Roberto Avanzi
**********************
Sono
un volontario della Croce Bianca di Brescia ed ho un dubbio sorto durante la
preparazione al corso per la certificazione regionale.
Secondo la legge (art. 593 C.P) colui che trova un corpo umano che sia o sembri
inanimato, ferito o comunque in pericolo è obbligato a prestare l'assistenza
necessaria o a darne immediato avviso all'Autorità.
Quindi il cittadino comune può astenersi dall'intervenire personalmente a
prestare soccorso ma limitarsi ad avvisare l'Autorità preposta ed attenderne
l'arrivo eventualmente prestando una minima assistenza.
Anche un soccorritore volontario, salvo sia impegnato in un servizio per conto,
ad esempio,di una centrale 118 (in questo caso assume la qualifica di incaricato
di pubblico servizio e non può esimersi dal prestare soccorso senza incorrere
nel reato di omissione di atti d' ufficio, ecc.) non è obbligato ad intervenire
direttamente non essendo in possesso di nessun titolo legalmente riconosciuto
per l'esercizio di attività sanitarie.
La domanda è questa: la certificazione regionale (Lombardia) modifica la
posizione di un soccorritore volontario non sanitario quando non è in servizio
rispetto ad un comune cittadino esponendolo, se non interviene personalmente
prestando l'assistenza diretta che gli compete, al reato di omissione di
soccorso o può limitarsi ad avvisare le Autorità?
Marco
Prima di esaminare il
quesito è bene leggere attentamente a norma
L'art. 593 C.P. stabilisce che
"Chiunque trovando [...] un corpo umano che sia o sembri inanimato [...]omette
di prestare assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità
[...]"
Dalla lettura sembrerebbe che i due obblighi siano alternativi, in realtà la
giurisprudenza della corte di Cassazione e la maggior parte degli autori (cfr
Antolisei, Manzini,Pannain) concordano che il primo dovere sia prestare
assistenza e solo dove ciò non sia possibile subentra il dovere di dare avviso
all'Autorità.
Ovviamente affinché l'assistenza prestata porti ad un miglioramento della
situazione in cui versa la vittima, è necessario che chi soccorre agisca senza
varcare i limiti delle proprie conoscenze e abilità al fine di non causare
ulteriori danni.
Pertanto se a un cittadino comune, non padrone delle nozioni di primo soccorso,
non si può chiedere nulla di più che un mero supporto morale alla vittima, oltre
che a contattare i soccorsi, di certo al soccorritore può essere chiesto
qualcosa di più, come una valutazione del paziente più accurata e un supporto
oltre che morale anche materiale per quanto i mezzi a disposizione consentano di
intervenire in sicurezza per la vittima, ma soprattutto per se stesso.
Inoltre non è vero che un soccorritore (che sia volontario o dipendente non
importa) non è in possesso di alcun titolo legalmente riconosciuto, in quanto è
appunto in possesso della "CERTIFICAZIONE DI SOCCORRITORE - ESECUTORE, ed è
iscritto ad un apposito albo regionale che gli consente di prestare servizio
come soccorritore per i servizi di soccorso primario (118).
Dott. Castelli
****************************
Sono un soccorritore volontario
presso una Pubblica Assistenza dopo aver frequentato vari corsi quali
B.L.S.D. P.B.L.S. P.H.T.L.S sono abilitato a prestare anche servizi
urgenti primari 118.
Purtroppo nessuno è mai riuscito ad fornirmi
in modo chiaro ed univoco informazioni su come giuridicamente viene
considerato un soccorritore
volontario con quali obblighi, doveri e diritti, ecco alcune domande che
voglio inoltrarle.
-
mi hanno detto che il soccorritore
volontario è considerato "incaricato di pubblico servizio" che cosa
significa e che cosa comporta?
-
quando non siamo in servizio oltre
all'obbligo morale che è sottointeso abbiamo obblighi giuridici nel dover
soccorrere una persona in difficoltà, se si quali sono questi obblighi?
-
nella ditta dove lavoro non faccio
parte dalla squadra di pronto soccorso, è vero che il coordinatore di questa
squadra o un preposto che sono a conoscenza della mia attività di
soccorritore volontario hanno comunque l'obbligo di chiamarmi quando vi è
una situazione di evidente gravità?
-
in caso di mio intervento una
persona che non ha nessuna competenza e conoscenza di soccorso può dirmi che
cosa devo fare o che cosa non devo fare? ( in pratica: il coordinatore della
squadra di pronto soccorso, mio diretto superiore mi chiama per un
infortunio abbastanza grave accaduto ad un collega, valuto la situazione
e ritengo che per garantire un soccorso efficace è necessario l'intervento
del 118. Il coordinatore ha fatto obbiezione sulla mia scelta e solo dopo la
mia insistenza e una animata discussione sono riuscito a far intervenire il
118 ). Avevo un modo più "civile" per garantire un soccorso adeguato alla
situazione?
Sicuro che con le sue
risposte riuscirà a chiarirmi quanto sopra esposto.
Nell'attesa porgo distinti saluti e
molti ringraziamenti
Elisio Ringio
in primo luogo è da
precisare che il soccorritore in quanto tale è una figura non giuridicamente
delineata nella sua completezza, tanto è vero che nelle tabelle istat non figura
ancora come professione e per tanto non può essere indicata come tale nella
carta d'identità.
Invece la figura del volontario trova ampia delineazione normativa nella legge
quadro sul volontariato 266/91.
Per quanto concerne il soccorritore (volontario o stipendiato che sia non
importa), o meglio, l'operatore non sanitario dell'urgenza extra - ospedaliera,
è da precisare quanto segue:
nel momento stesso in cui il soccorritore entra in servizio svolgendo un
'attività per un'associazione convenzionata con il SSN e comunque per il fatto
che tale attività abbia un carattere pubblicistico, assume ex art. 358 del
Codice Penale la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio [Cass. Pen.
6687/97].
Ora all'assuzione della qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio si
accompagna un aumento di protezione, di doveri e quindi di responsabilità, ma
non un aumento di poteri.
Per quanto riguarda l'aumento di protezione ciò si riflette nell'aumento di pena
pari a un terzo a cui soggiace chiunque commette un reato nei confronti di un
IPS.
Di riflesso l'IPS soggiace a un aumento di pena pari a un terzo per i reati
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.
Inoltre vi è un aumento di doveri i capo all'IPS
1 - obbligo di denuncia ex art. 362 che impone all'IPS di denunciare
all'autorità giudiziaria senza ritardo qualsiasi fatto o situazione che abbia le
caratteristiche di reato perseguibile
d'ufficio (es. i maltrattamenti in famiglia), che sia appreso nell'esercizio
delle sue funzioni
2 - Obbligo al segreto d'ufficio o segreto professionale: inteso come notizia,
che se divulgata, produrrà un danno alla persona interessata o a un suo
famigliare.
Il segreto deve essere mantenuto anche nei confronti di parenti e conoscenti e
copre oltre alle mere informazioni sanitarie anche le circostanze di fatto in
cui è avvento il soccorso.
L'obbligo deve essere mantenuto anche nei confronti dei pazienti minorenni, ma
le notizie devono essere comunicate ai genitori o tutori legali.
Per quanto riguarda la trasmissione ai colleghi a titolo esemplificativo e
formativo, ciò deve essere fatto nel rispetto della privacy.
Non costituisce infine violazione a tale obbligo la comunicazione ad altri IPS o
Pubblici Ufficiali per motivi di servizio (medici, infermieri, personale
amministrativo addetto all'accettazione)
3 - Tutela della Privacy. ovvero tutela dei dati sensibili atti a identificare
identità e condizioni di salute
Essendo un IPS e non un Pubblico Ufficiale il Soccorritore non potrà pretendere
documenti personali ne trattenere con la forza.
Circa l'obbligo di soccorrere è da tener presente che il soccorritore in
servizio non risponderà di omissione di soccorso ex art. 593 del C.P., come
reato contro la persona, ma del ben più grave, in quanto reato contro la
Pubblica Amministrazione, Omissione o Rifiuto di atti d'ufficio ex art. 328 C.P.
Per quanto concerne il comportamento da tenere fuori servizio,
oltre all'obbligo di
contattare i soccorsi, il soccorritore non può esimersi dal prestare
l'assistenza compatibilmente con le conoscenze e i mazzi a disposizioni per non
incorrere nella fattispecie di Omissione d Soccorso.
Infine per
quanto riguarda l'episodio raccontato c'è una considerazione da fare:
il soccorritore assume la qualifica di IPS nel momento in cui entra in servizio
per il carattere pubblicistico che il suo operato viene ad assumere.
Ora cosa vuol dire entrare in servizio? il mero indossare la divisa e uscire su
un mezzo di soccorso o in una visione più ampia il soccorrere una persona in
difficoltà?
A giudizio di molti l'entrare in servizio è da intendersi come il prestare aiuto
qualificandosi come soccorritore, viste anche le implicazioni che questo
comporta, pertanto ritengo che in una situazione come quella descritta tu possa
far valere la qualifica di cui sei in possesso, arrivando nel caso a far muso
duro minacciando un esposto all'Autorità Giudiziaria per Interruzione di
Pubblico Servizio e addirittura Violenza a Incaricato di Pubblico Servizio.
Ti consiglio magari di entrare in contatto con il responsabile 626 al fine di
farti inserire nella squadra di pronto soccorso, visto comunque il tuo
curriculum, al fine di evitare spiacevoli contrasti nell'ambito lavorativo.
Dott. Castelli |