4. Soccorritori e ausiliari di P.G.
Quali possono essere le condizioni
in cui un soccorritore volontario leader,in caso di reato, abbia nel team
di soccorritori un appartenente alle forze di polizia, possa essere nominato
ausiliario di PG ( es. perquisizione a donne).
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Caro
???, preferisco rispondere a chi si presenta col il proprio nome.
Comunque, il comma 4 dell'art. 348 , secondo la quale la polizia
giudiziaria, quando compie atti od operazioni che richiedono specifiche
competenze tecniche, può avvalersi di persone qualificate che non possono
rifiutare la loro opera, non prescrive alcuna formalità - e tanto meno la
forma scritta - per la scelta e la nomina di tali ausiliari ma prevede,
come ho scritto, che l'operazione richieda "specifiche competenze
tecniche" e francamente non mi pare che una perquisizione possa rientrare
in tale quadro a meno che non si tratti di accertamenti medici o
strumentali (si pensi all'esempio di radiografie per verificare la
presenza di oggetti ingeriti) ma in questo caos non è certo il
soccorritore che può svolgere un ruolo utile essendo necessario personale
sanitario qualificato.
Un saluto Avv. Roberto Avanzi
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Caro Avv. Avanzi, approfitto di nuovo della
sua gentilezza e disponibilità
per sottoporle un altro quesito in merito ad un fatto di cui sono venuto a
conoscenza.
Una squadra di volontari viene inviata, con la propria ambulanza sprovvista
di medico a bordo, in una piazzola autostradale per soccorrere un ragazzo
che si era sparato. L'ambulanza, al suo arrivo, trovò già sul posto una
pattuglia della polizia stradale. Il ragazzo era chiuso dentro una macchina,
riverso sul volante e con una vasta ferita al volto. Dall'esterno non si
riusciva a vedere altro, essendo notte. I soccorritori cercarono di
rompere il vetro dell'autovettura, ma furono bloccati dagli agenti della
Stradale, i quali sostenevano che il ragazzo era già morto e che tale azione
avrebbe potuto alterare i successivi rilievi per le indagini del caso.
Successivamente fu appurato che il decesso del ragazzo risaliva ad alcune
ore prima dell'intervento dell'ambulanza. Le chiedo, quindi, come ci si
debba comportare in queste occasioni: possono i soccorritori, in presenza di
non evidenti segni di decesso (es decapitazione), rifiutarsi di adempiere a
tali ordini impartiti perché ritenuti errati?
La ringrazio.
Pier Giorgio Scimia
Caro Pier Giorgio,
come sicuramente sai i soccorritori non sono legittimati a dichiarare la morte
di nessuno ma non lo sono neppure i carabinieri, poliziotti, vigili urbani,
finanzieri....
Ne consegue che nessuno potrà mai rimproverarti se soccorritori un soggetto che poi
si rivela essere morto in precedenza.
Neppure omettere di adempiere all'ordine di un carabiniere di non soccorrere una
persona mi par essere comportamento sanzionabile poiché, ai sensi dell'art.51
del codice penale, l'adempimento di un dovere esclude la punibilità e non vi è
dubbio che i soccorritori abbiano il dovere di soccorrere gli infermi per i
quali è richiesto il loro intervento.
Un saluto Avv. Roberto Avanzi
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Egregio avvocato,
faccio il soccorritore da molto
tempo e mi è capitato di verse volte di intervenire per soccorrere
persone morte in seguito ad incidenti stradali.
Non potendo dichiarare il decesso
di nessuno ho sempre iniziato la rianimazione e trasportato il ferito in
ospedale.
In un paio di occasioni la polizia
mi ha impedito di intervenire sostenendo che non si poteva spostare il
cadavere senza l'assenso del magistrato.
Ho insistito dicendo che nessuno
dei presenti aveva il potere di affermare che eravamo di fronte ad un
cadavere ma non è servito.
E' legittimo il comportamento della
polizia?
Io corro dei rischi non avendo
trasportato il ferito?
La saluto cordialmente, Marco
Rivolta
Caro Marco,
Quello che
sottoponi è un problema che deriva dal vuoto legislativo,
eidenziandolo in maniera assai marcata, in cui spesso ci si viene a
trovare nell'ambito del soccorso extraospedaliero.
Tutto dipende dalla figura giuridica del soccorritore, definito
incaricato di pubblico servizio, che è un pochino di più del comune
cittadino ma molto meno del pubblico ufficiale.
L'impossibilità
di poter constatare il decesso di una persona, e di conseguenza la
necessità di iniziare le manovre rianimatorie, salvo la presenza di
inequivocabili segni di morte biologica, contrasta con la necesità
che hanno gli agenti di polizia giudiziara, nell'ambito di un
decesso di tipo violento (crimine o incidente stradale che sia non
importa), di effettuare i rilievi necessari, per stabilire dinamica
e responsabilità in relazione all'evento su cui ci troviamo ad
operare.
Laddove le
norme non possono aiutarci, essendo l'unica alternativa un muro
contro muro che vedrebbe perdente il soccorritore in favore del
pubblico ufficiale, che può disporre di strumenti giuridici certo
più efficaci, credo che l'alternativa sia solamente una buona dose
di buon senso, atteso che in situazioni del genere molto
probabilmente si avrà l'invio di un Mezzo di Soccorso Avanzato con
un medico, in grado di constatare il decesso o meno in maniera
inequivocabile.
Nel limite del
possibile cercare la collaborazione con la Polizia Giudiziaia,
cercando di modificare la scena dell'evento il meno possibile,
eventualmente contattare la centrale 118 per sottopore il problema e
farsi dare istruzioni in merito, ricordandosi che in una situazione
del genere esiste un'ostacolo fisico che ci impedisce di
intervenire. Sarà compito della centrale difatti fornirci i mezzi
per uscire dallo stallo in cui ci troviamo, sia inviando un MSA, sia
tutelandoci con la registrazione della telefonata intercorsa.
Stabilire se è
legittimo o meno il comportmanto della polizia giudiziaria è una
questione assai complessa da derimere che non può essere fatto solo
attraverso la lettura del dettame normativo, rimarco la necessià di
una collaborazione tra le varie forze del soccorso.
Rimango a
disposizione per ulteriori chiarimenti, e di saluto molto
cordialmente.
Dott. Luca Castelli
Praticante Abilitato
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